Condizioni generali

Condizioni generali di contratto della ditta Euroclima

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1  Conclusione del contratto

1.1. tempo della conclusione: Il contratto si intende concluso nel momento in cui perviene all’Euroclima l’accettazione della proposta (conferma d’ordine), redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Euroclima e sottoscritta dall’acquirente. Detta conferma d’ordine deve pervenire nel termine indicato nella proposta. La conferma d’ordine pervenuta oltre detto termine non determina la conclusione del contratto, salvo diversa e insindacabile decisione dell’Euroclima.

1.2. Contenuto del contratto. Ogni pattuizione diversa da quelle risultanti sul modulo di conferma d’ordine s’intendono facente parte degli accordi contrattuali. Ogni eventuale modificazione del contratto dopo la sua conclusione sarà valida solo se pattuita per iscritto e sarà in ogni caso soggetta alle presenti condizioni generali di vendita.

1.3. Intermediari di vendita: Agenti, procacciatori ed alti intermediari di vendita non hanno facoltà d’impegnare l’Euroclima, a meno che ciò non risulti da un’espressa lettera d’incarico, di cui l’acquirente è tenuto ad accertarsi.

2  Consegna della merce

2.1. Luogo della consegna: Il luogo della consegna della merce è fissata inderogabilmente presso la stabilimento Euroclima di Brunico, anche quando per espressa deroga il prezzo comprende le spese di trasporto.

2.2. Modalità della consegna: L’Euroclima adempie l’obbligo delle consegne affidando la merce al Vettore prescelto dall’Acquirente: Ove l’Acquirente non provveda alla scelta, o il Vettore prescelto non si presenti, l’Euroclima avrà faccoltá, o di trattenere in deposito la merce a rischio e spese dell’Acquirente, ovvero di spedire la merce a quest’ultimo col mezzo da essa ritenuto più idoneo. Dal momento della consegna, anche parziale della merce al Vettore, l’Acquirente si considera immesso nel possesso dei beni acquistati e di conseguenza, egli assume tutti i rischi e tutti gli obblighi inerenti al presente contratto. Per conto l’Euroclima da quel momento esaurisce ogni propria obbligazione e non risponde di danni, avarie, smarrimenti della merce e di ritardi verificatisi per effetto del trasporto ed in conseguenza del trasporto.

2.3. Tempo della consegna: Il termine di consegna viene segnalato dall’Euroclima nel modulo di proposta in via del tutto indicativa. Esso decorre dal giorno della conclusione del contratto, e si computa in giorni lavorativi, con una tolleranza a favore dell’Euroclima pari al 15% della sua durata. In caso in cui sorgano impreviste difficoltà, dovute a cause di forza maggiore, che impediscano la fornitura della merce, si proroga di diritto.

2.4. Consegne parziali: L’Euroclima ha facoltà di effettuare consegne parziali e l’Acquirente non potrà rifiutarle, fatto salvo il completamento della fornitura entro il termine di cui al punto 2.3.

2.5. Esonero da responsabilità per danni: In caso di ritardo nella consegna, l’Acquirente avrà solo il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione degli acconti eventualmente versati con gli interessi al tasso legale. Non potrà in alcun caso, invocare risarcimento dei danni.

2.6. Clausola di salvaguardia. Oltre che nei casi di forza maggiore o negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato d’allarme, mobilitazione, sciopero o non collaborazione, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni etc., la Euroclima avrà la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto di vendita definitivamente concluso; nonché da contratti in corso di definizione, quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati. Il valore della moneta (ivi compresa la svalutazione delle monete aventi corso nell’Area Comune) e le condizione dell’industria italiana. In tali casi  ed in genere quando l’Euroclima receda dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propria, l’Acquirente non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dall’Euroclima pagare la merce già approntata o in corso di lavorazione.

2.7. Recesso o sospensione della fornitura: L’Euroclima si riserva di recedere dal contratto nei casi previsti dall’articolo 1461 del Codice Civile.

3  Divieto di azione

Il committente non può, per qualsivoglia motivo o ragione, ritardare o sospendere i pagamenti anche nell’ipotesi che proponesse contestazioni o reclami di qualsiasi natura e per qualsiasi titolo; né può promuovere azione giudiziale nei confronti della concedente se non ha provveduto integralmente all’estinzione delle sue obbligazioni.

4     Pagamento della merce

4.1. Luogo del pagamento: Il luogo del pagamento deve intendersi presso il domicilio dell’Euroclima di Brunico, anche nel caso di forniture parziali o di emissione tratte o di ricevute bancarie. L’accordo circa l’emissione di tratte o di ricevute bancarie non deroga il luogo del pagamento che resta sempre domicilio dell’Euroclima di Brunico.

4.2. Interessi: Trascorso il termine l’Euroclima avrà diritto agli interessi pari alle prime rate della Banca d’Italia maggiorate di sette punti o come da conferma d’ordine, salvo il risarcimento del maggior danno.

4.3. Riserva di proprietà:  Il venditore conserva la piena proprietà di tutti i materiali relativi all’impianto, anche se già installato, sino al totale pagamento del prezzo complessivo del contratto e relativa revisione, mentre l’acquirente è responsabile della custodia e della protezione di detti materiali.
La proprietà dei materiali e dell’impianto passerà all’acquirente solamente all’atto del pagamento integrale dell’impianto stesso.
Rimarrà al venditore la proprietà dei materiali residui, dei disegni, degli elaborati e, in genere, di tutta la documentazione di sua provenienza, inerente al contratto.

4.4. Variabilità del prezzo. Se dopo la conclusione del contratto, e prima della spedizione dell’avviso di merce pronta, si verifichino eventi tali da incidere sul costo di allestimento della merce in misura superiore alla decima parte del prezzo pattuito, l’Euroclima potrà chiedere la revisione del prezzo, relativamente alla parte non ancora pagata, in misura pari all’incidenza stessa.

 

5  Clausole accessorie

5.1.Collaudo: ove sia pattuito il collaudo della merce, esso verrà  effettuato presso lo stabilimento dell’Euroclima di Brunico, prima della consegna, in un giorno di libera scelta dell’Euroclima, che verrà tempestivamente comunicato all’Acquirente perché, se lo crede possa assistervi. Le spese di collaudo saranno in ogni caso a carico dell’Acquirente.
5.2. Montaggio: Il montaggio della merce è in ogni caso escluso dall’ambito del presente contratto, e, se convenuto, dovrà essere fatto oggetto di separata ed apposita pattuizione.

6  Garanzie

6.1. Garanzia di buon funzionamento: L’Euroclima garantisce il buon funzionamento della merce fornita per la durata di 12 mesi dalla messa in funzione e comunque non oltre 18 mesi dalla consegna. Da quanto sopra pattuito restano escluse le parti elettriche per le quali la garanzia viene fissata per 6 mesi dalla messa in funzione e comunque non oltre 18 mesi dalla consegna. Non assume però alcuna responsabilità circa le applicazioni o comunque operazioni cui verrà sottoposta la merce fornita, presso l’Acquirente o chi per esso. Il difetto di funzionamento dovrà essere denunziato dall’Acquirente, a pena di decadenza, per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta. La garanzia consiste nella sostituzione gratuita delle parti che causano il difetto di funzionamento. Le operazioni di smontaggio e rimontaggio di dette parti saranno a carico dell’Acquirente, come pure i costi di trasporto da e per il ns. Stabilimento. Restano escluse dalla garanzia le conseguenze delle imprecisioni nei dati tecnici e nelle istruzioni eventualmente forniti dall’Acquirente, della normale usura della merce, dal suo cattivo uso, dall’imperizia dell’effettuazione del montaggio, ove questo non sia stato pattuito a carico dell’Euroclima. Le parti sostituite dovranno essere rese all’Euroclima.

6.2. Vizi e mancanza di qualità: Al di fuori della garanzia di c.s., l’Euroclima risponde degli eventuali vizi o mancanza di qualità della merce nei modi e nei termini di legge, ma anche in tal caso l’Acquirente avrà l’onere di chiedere anzitutto la riparazione della merce a cura e spese dell’Euroclima, e soltanto ove quest’ultima non vi provveda entro un termine ragionevole, potrà passare alle   altre forme di tutela previste dalla legge.

6.3. Denunzie: In ogni caso di cui ai punti precedenti le denunzie e i reclami in genere debbono essere inviati alla sede dell’Euroclima di Brunico, essendo in particolare escluso che agenti, procacciatori o altri intermediari di vendita dell’Euroclima siano abilitati a ricevere tali atti.

7    Informativa ai clienti ‘Tutela dei dati. Decreto legislativo n. 196/2003’

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’impresa Euroclima SpA, titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall’impresa per l’invio di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le consequenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a:

  • nostra rete di agenti
  • società di factoring
  • istituti di credito
  • società di recupero crediti
  • società di assicurazione del credito
  • società di informazioni commerciali
  • professionisti e consulenti
  • aziende che operano nel settore dei trasporti

l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.Igs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

8  Clausole finali

8.1. Legge applicabile: la legge applicabile al rapporto contrattuale è sempre quella italiana, anche se l’Acquirente sia di nazionalità diversa o la merce sia spedita all’estero.

8.2. Controversie: Per qualsiasi controversia concernente il rapporto contrattuale è competente esclusivamente il Foro di Brunico, rispettivamente Bolzano.

8.3. Solve e ripete: l’Acquirente non potrà in alcun caso ritardare il pagamento delle fatture per effetto di controversie con l’Euroclima o per reclami indirizzati alla stessa.

  • Martedì, 31. Gennaio 2012 Rivestimento antimicrobico

    Euroclima offre rivestimento antimicrobico.


  • Giovedì, 12. Gennaio 2012 MCE Mostra Convegno a Milano

    Siamo presenti alla fiera MCE-Mostra Convegno Expocomfort a Milano dal 27 al 30 marzo 2012. Visitateci al padiglione 24, stand S21-T22.


  • Lunedì, 01. Agosto 2011 EC ventilatori

    Da Luglio 2011 Euroclima offre la nuova generazione degli EC ventilatori.


  • Martedì, 21. Giugno 2011 OHSAS Certificato

    Siamo certificati OHSAS.